Un punto fermo contro le disparità di trattamento, ad ogni livello, tra uomo e donna sui luoghi di lavoro è rappresentato dal
decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010. Si tratta di una norma che dà attuazione alla
direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (
Dlgs 198/06). Il nuovo art. 1 del Codice delle pari opportunità ora dispone che:
“Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione”. Il decreto 5/2010
rafforza infatti il
diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni,
la stessa retribuzione dei colleghi maschi e in caso di condanna per comportamenti discriminatori, il datore di lavoro è punibile con ammenda fino a 50mila euro o con l'arresto fino a sei mesi.
Le novità più significative del decreto 5/2010
1. Pensione di vecchiaia
Le lavoratrici con requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno diritto a proseguire il lavoro fino all'età prevista per gli uomini (65 anni). Viene eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro tre mesi prima del pensionamento previsto.
2. Discriminazione
Divieto di discriminazione tra uomo e donna per lo stesso lavoro o per il lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Significa, in pratica, parità di condizioni, di mansioni, di luogo di lavoro, di retribuzione, e quanto altro possa essere connesso al lavoro.
3. Disparità di trattamento
La disparità di trattamento verso i dipendenti, uomini o donne, può costare al datore l'ammenda fino a 50mila euro e l'arresto fino a sei mesi. Prima di questa norma, la sanzione pecuniaria arrivava a un massimo di 206 euro, l'arresto non oltre i tre mesi.
4. Inosservanza
Le sanzioni amministrative per alcuni casi di inosservanza sono state aumentate e ora vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 euro.
5. Adozioni internazionali
Niente licenziamento per chi adotta un bambino. Il divieto di licenziamento scatta, infatti, dalla comunicazione della proposta di adozione o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. Il divieto dura poi fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
6. Contratti collettivi
Il decreto affida loro un ruolo importante. Nei contratti, infatti, si possono stabilire misure specifiche (codici di condotta, linee guida e buone prassi) per 'giocare d'anticipo' sulle discriminazioni sessuali.
7. Pensioni complementari
Vietata qualunque forma di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari, sulle regole di accesso, sui contributi e sulle prestazioni. Alla Covip viene demandato il potere di verificare i dati attuali dei Fondi pensione che giustificano eventuali deroghe.
8. Organismi di parità
Aumenta da 5 a 6 il numero dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato nazionale presso il ministero del Lavoro.
9. Aggiornamento professionale
Vietata qualunque forma di discriminazione tra sessi in materia di aggiornamento professionale e di progressione di carriera dei lavoratori.
Comitato per l’attuazione dei principi di parità
Il decreto legislativo 5/2010 ha apportato, dunque, anche delle modifiche al numero dei componenti degli organismi di parità o meglio, del “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”. Passa da cinque a sei sia il numero dei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia dei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In merito ai compiti del Comitato per l’attuazione delle pari opportunità, il decreto ha aggiunto i seguenti punti:
• elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento;
• elaborazione di iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell’occupazione e nell’impiego;
• provvedere, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera;
• sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, per una più ampia diffusione del part-time e di altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.
Pari opportunità nel lavoro
Con il decreto legislativo 5/2010 è stato modificato anche l’art. 25 del Codice delle pari opportunità che detta i concetti di discriminazione diretta e indiretta; con l’aggiunta del comma 2-bis, è considerata discriminazione anche “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.
Tutela giudiziaria
Con la modifica dell’art. 37 del Codice è punito ogni genere di discriminazione compreso l’accesso al lavoro, la promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non è più punita, in base all’articolo 650 del Codice penale, per “inosservanza del provvedimento dell’autorità”, bensì con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi. E’ stato aggiunto l’art. 41-bis dal titolo molto eloquente, “Vittimizzazione”; in pratica è assicurata la tutela giurisdizionale anche contro “ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne”.
Prevenzione delle discriminazioni
Infine, è stato aggiunto l’art. 50 bis che dispone che già in fase di contrattazione collettiva si possano “prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale”.
14 marzo 2011