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Dalla tutela alla parità
Il
Testo Unico (decreto legislativo 151/2001) riprende le disposizioni relative ai congedi per malattia del figlio. È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a otto anni. Se il bambino è di
età compresa fra tre e otto anni l'astensione è limitata a
cinque giorni l'anno per ciascun genitore.
Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre a un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Quando la malattia del bambino dà luogo a un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell'anzianità di servizio.
Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico: se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Ulteriori informazioni: Inps
01 dicembre 2011
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