Allegati
Non sono presenti allegati
L’apprendistato
Il rapporto di lavoro che origina da un contratto di apprendistato si è sempre basato su condizioni favorevoli per il datore di lavoro, rispetto a quelle degli altri tipi di contratti. Le agevolazioni, che vanno da un regime contributivo favorevole a incentivi nel trattamento economico del lavoratore, sono concesse in cambio degli ulteriori obblighi in capo a chi assume un apprendista. Anche in quest’ambito vi sono importanti novità normative introdotte recentemente dal legislatore.
Il disegno di legge di stabilità approvato in via definitiva il 12 novembre ha introdotto un regime contributivo ancora più favorevole per chi sottoscriverà contratti di apprendistato nei prossimi anni. Ai datori di lavoro che tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 assumeranno apprendisti sarà riconosciuto uno sgravio del 100% dei contributi per tre anni, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 9 lavoratori. Dal calcolo numerico dei dipendenti restano esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati e quelli assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità. Il personale a tempo parziale e quello assunto con lavoro intermittente va considerato pro quota, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Inoltre, gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, essi non sono presi in considerazione.
Un ulteriore incentivo di natura normativa può anche considerarsi quello relativo all’età massima entro la quale si può essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante: è fissata in 29 anni e 364 giorni.
L’apprendista può poi essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in base a un inquadramento fino a due livelli al di sotto della categoria spettante.
Infine, le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’Irap
02 gennaio 2012
Diventa fan di Tiscali Lavoro su Facebook