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L’apprendistato

Sono tre le tipologie del contratto di apprendistato:
• Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
Destinatari sono soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Si applica a tutti i settori produttivi pubblici e privati. La finalità è di offrire a coloro che sono usciti dai percorsi scolastici la possibilità di conseguire la qualifica o il diploma professionale a seguito dell’assunzione con il contratto di apprendistato. La durata dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire non può comunque superare i tre anni. Nel caso di diploma quadriennale regionale, la durata però può essere prolungata di un ulteriore anno.
• Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
Destinatari sono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fin da 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) che devono ancora completare l’iter formativo e professionale. Si applica a tutti i settori produttivi pubblici e privati. La finalità è il conseguimento di una qualifica professionale nell’ambiente di lavoro. La durata (che non può essere superiore a tre anni, elevabile a cinque per particolari profili professionali dell’artigianato previsti anche nei contratti del terziario, turismo/pubblici esercizi e del settore panificazione) e le modalità di erogazione della formazione saranno definite dall’approvazione dei contratti collettivi. Si svolge sotto la responsabilità dell’azienda e viene integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, che potrà essere interna o esterna alla azienda. L’assunzione può avvenire anche se il soggetto ha già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, fermo restando il limite della durata complessiva di 3 anni. L’apprendista che ha già svolto un periodo di apprendistato professionalizzante può svolgere anche presso un altro datore di lavoro lo stesso tipo di apprendistato per acquisire una maggiore o differente qualificazione. Per le attività in cicli stagionali i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato.
• Apprendistato di alta formazione e di ricerca:
Destinatari sono soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che aspirano a un più alto livello di formazione. Si applica a tutti i settori produttivi pubblici e privati. La finalità è il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica, per il praticantato, per l’accesso alle professioni ordinistiche. L’assunzione con questa tipologia può avvenire anche se il soggetto ha già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, fermo restando il limite della durata complessiva di 3 anni. La regolamentazione e la determinazione della durata del contratto di questa innovativa tipologia di apprendistato sono rimesse alle Regioni. In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
 
02 gennaio 2012
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