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Consulente fai da te
Si possono “certificare” tutti i contratti di lavoro, rinunce e transazioni, regolamenti interni di cooperative per i contratti stipulati con i soci. La certificazione è una procedura di carattere volontario, finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro. Le sedi di certificazione svolgono, infatti, attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore, sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale
(per saperne di più).
Ma chi può certificare? Le commissioni di certificazione con cui avviare il procedimento sono quelle appositamente istituite presso:
• Il ministero del Lavoro (ai sensi dell’art 76, lett. C-bis) del d. lgs. 10 settembre 2006, n. 2003;
• gli enti bilaterali costituiti dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro nell'ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale;
• le Direzioni provinciali del Lavoro (decreto ministeriale 21 luglio 2004);
• le province (decreto ministeriale 21 luglio 2004);
• i Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro;
• le università pubbliche e private registrate nell'Albo istituito presso il ministero del Lavoro (decreto interministeriale 14 giugno 2004).
Qualche norma di riferimento:
19 aprile 2010
