La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie assolutamente volontario e non obbligatorio, che consiste in una negoziazione gestita dalle stesse parti in lite, che ne sono le protagoniste, e che viene facilita e guidata da un terzo, il conciliatore. Attraverso questo strumento, il lavoratore e l'impresa possono raggiungere un accordo che, non solo le soddisfi entrambe, ma, possibilmente, le ponga in una situazione migliore di quella in cui versavano prima dell'inizio della procedura.
Se le parti raggiungono una soluzione, esse sottoscrivono un accordo che ha valore di contratto. Se, invece, non riescono a comporre il conflitto, esse possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento. L'importante è che coloro che ricorrono a questo tipo di strumento, abbiano ben presente che l'esperto che le guiderà nella procedura non è un giudice e non decide la controversia, ma agisce come terzo neutrale con l'unico scopo di aiutare i litiganti a ricomporre positivamente il conflitto. I vantaggi di questa procedura sono: la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia, la semplicità del procedimento, i costi da sostenere ridotti e predeterminati e la riservatezza della procedura.
Si prevedono tre possibilità di conciliazione monocratica:
• preventiva, attivata dalla Direzione provinciale del lavoro, qualora non vi sia in corso accertamento ispettivo nei confronti del datore di lavoro interessato;
• contestuale, attivata dalla Direzione provinciale del lavoro durante un accesso ispettivo;
• a seguito di diffida accertativa per crediti patrimoniali, attivata dal datore di lavoro destinatario di detto provvedimento. La diffida accertativa per crediti patrimoniali, introdotta dall’art. 12 del D.Lgs. 124/2004, consiste nella possibilità, per il personale ispettivo, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di invitare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore gli importi risultanti da eventuali inosservanze alla disciplina contrattuale. Entro 30 giorni dalla notifica della diffida, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la DPL, con gli effetti propri della conciliazione monocratica, qualora sia raggiunto un accordo con il lavoratore, oppure inoltrare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Leggi le norme sulla conciliazione in allegato all'articolo
13 luglio 2010