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Diventare imprenditore

Nell’avvio di un’impresa la scelta della forma giuridica riveste una certa importanza in quanto si tratta di scegliere tra le diverse possibilità offerte dalla legge quella che maggiormente si adatta alla tipologia di attività esercitata.
Svolgere un’attività come impresa individuale è la forma più semplice e meno onerosa. La costituzione della ditta avviene senza particolari formalità mediante alcune iscrizioni di tipo amministrativo. In tal caso, l’imprenditore è l’unico promotore, coordinatore e responsabile dell´attività. Tutte le obbligazioni derivanti dall’attività, essendo assunte in nome proprio, fanno riferimento alla sua persona, con la conseguenza dell’estensione del rischio d’impresa a tutto il patrimonio personale dell’imprenditore. L’impresa individuale può anche assumere la forma di impresa familiare quando ad essa collaborano familiari dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) ai quali viene riconosciuta una partecipazione agli utili, fermo restando che l’impresa familiare rimane una impresa individuale in cui è solo il titolare a rispondere delle obbligazioni verso i terzi. Per costituirla occorre un atto costitutivo scritto quale atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso di pluralità di soci, la scelta viene effettuata tra società di persone ossia la società in nome collettivo (Snc) e la società in accomandita semplice (Sas) e società di capitali ovvero la società a responsabilità limitata (Srl) e, in taluni casi, la cooperativa;
tra le società di capitali rientrano anche la società in accomandita per azioni e la società per azioni che però normalmente vengono utilizzate per realtà medio-grandi.
• Società in nome collettivo - Prevede la responsabilità dei soci solidale e illimitata ossia si risponde con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni societarie. I soci pertanto godono di completa eguaglianza e possono amministrare anche disgiuntamente l’attività. L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non prevede capitale minimo e deve identificare gli elementi costitutivi della società. E’ una forma giuridica adatta alle piccole realtà, a contenuto costo amministrativo e ha il vantaggio di essere molto flessibile. Non è consigliabile a realtà caratterizzate da elevato rischio, con costi iniziali di investimento molto elevati o con soci proprietari di beni che non vogliono fare rientrare in eventuali insolvenze.
• Società in accomandita semplice - E’ una variante della società in nome collettivo nel senso che si differenzia da essa per la presenza di soci accomandatari che hanno le stesse caratteristiche dei soci di Snc e soci accomandanti che sono in pratica soci finanziatori che non possono amministrare la società e che rispondono solo per il capitale conferito. E’ pertanto consigliabile utilizzare questa forma giuridica in presenza di una compagine sociale sufficientemente differenziata in termine di competenze, disponibilità finanziarie ed attribuzioni di compiti.
• Società a responsabilità limitata - Prevede la responsabilità dei soci limitata al capitale conferito che deve essere di almeno 10.000 euro. L’atto costitutivo deve essere stipulato per atto pubblico mentre l’amministrazione della società e la gestione della società sono delegate ad un apposito consiglio di amministrazione e all´assemblea dei soci (per capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro è previsto anche il collegio sindacale con funzioni di controllo). E’ una forma giuridica che consente la separazione tra patrimonio societario e patrimonio personale ed è consigliabile per attività ad alto rischio e comunque in tutti quei casi in cui si prevede uno sviluppo consistente del fatturato nel corso degli anni. Infatti a parità di condizioni la tassazione delle società di capitali diventa, al crescere del reddito, maggiormente favorevole rispetto a quella delle società di persone; a fronte di questo vantaggio i costi amministrativi di una Srl sono mediamente più alti di quelli di una società di persone.
• Cooperativa - Si contraddistingue per lo scopo mutualistico ossia la produzione di utilità per i soci indipendentemente dal conseguimento di un profitto d’impresa. Uno dei caratteri propri della cooperativa è l´omogeneità dei soci rispetto all’oggetto sociale: tutti i soci necessitano di quei beni o servizi che la società intende fornire alla base sociale. Per la costituzione di una società cooperativa sono necessari almeno nove soci mentre ne bastano tre se la società adotta le regole delle srl ed i soci sono persone fisiche. Non è previsto un capitale minimo ed occorre l´atto pubblico per la sua costituzione.
 
11 febbraio 2010
 
 
 
  
  
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