La
legge 608/96 istituisce il prestito d’onore, una forma di finanziamento per aiutare i giovani a realizzare la loro idea d’impresa. Le persone interessate partecipano a un
corso di formazione per mettere a punto un progetto, che, se giudicato finanziabile, riceve
25.000 euro.
I requisiti per accedere all’iniziativa sono un’
età superiore a 18 anni, essere
disoccupati da almeno sei mesi, risiedere in comuni particolarmente colpiti dalla disoccupazione, presentare progetti che non prevedano investimenti superiori ai 25.000 euro. Non esistono scadenze per presentare le richieste per il prestito d’onore.
Il fine della legge
608/96 è quello di agevolare l’avvio di attività autonome o di imprese individuali nelle aree obiettivo
1 Ue, nelle aree terremotate delle
Marche e dell'
Umbria ricomprese negli obiettivi
Ue 2 e
5b, e nelle aree con rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
I destinatari delle agevolazioni contenute nell’art. 9-septies della legge 608/96 devono possedere i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione o di inoccupazione da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
• maggiore età alla data di presentazione della domanda;
• residenza nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; le zone terremotate delle Marche e dell’Umbria (articolo 13, comma 2, legge n. 61 del 30 marzo 1998);
• le zone che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro (come specificato all’articolo 4, comma 2, legge n. 449 del 27 dicembre 1997), le regioni dell’Abruzzo e del Molise (articolo 27, comma 16, punto 1 legge n. 488 del 23 dicembre 1999);
• impiego nei lavori di pubblica utilità. Tra queste località rientrano, tra l’altro, parte di Torino, Alessandria, Vercelli, le valli bergamasche e bresciane, centri dell'hinterland milanese come Busto Arsizio o Sesto S. Giovanni, parte di Genova e di Savona, centri delle province di Rimini e Ferrara, l’intera provincia di Grosseto, altri comuni toscani e gran parte di Umbria, Marche e Lazio.
Il
decreto interministeriale del 21 maggio 1998 (in allegato) concede la possibilità di accedere al finanziamento per il franchising anche ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. In base ai regolamenti di attuazione del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, i territori di applicazione delle misure in favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego (
legge 306/96) sono:
• Sud: le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato Ue, coincidenti con le aree cui si applica l’Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari);
• Centro-Nord: le aree ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato Ue; le aree cui si applica l’Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari; le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal ministero del Lavoro; le aree ‘phasing out’, ammesse ad un regime di sostegno transitorio (zone che potevano beneficiare degli strumenti agevolativi previsti per gli Obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali fino al 1999 e che non figurano nell'ambito dei nuovi obiettivi); - le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal ministero del Lavoro.
In base alla legge 608/96 i soggetti interessati devono presentare un progetto che sia in possesso delle seguenti caratteristiche:
• rispettare i requisiti territoriali;
• prevedere la realizzazione di un’attività autonoma in forma giuridica e organizzativa della ditta individuale;
• poter riguardare qualsiasi settore di produzione e commercializzazione di beni e servizi, tranne le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
• il progetto deve prevedere investimenti non superiori a 25.000 euro. Unica deroga è data dalla possibilità di cumulo con le indennità di mobilità. Se il candidato intende inserire nell’investimento beni di sua proprietà o beni in suo possesso a titolo di comodato (o di regalia, eredità, donazione), il valore di tali beni deve essere sommato a quello per il quale chiede il finanziamento, che non può superare comunque i 25.000 euro. L’investimento iniziale potrebbe essere aumentato se il candidato dimostrasse che la situazione patrimoniale dell’attività appena avviata, sia tale da giustificare un incremento degli investimenti.
11 febbraio 2010