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Il lavoratore straniero

I cittadini extracomunitari che intendono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo non occasionale possono richiedere il relativo visto di ingresso, a condizione che tali attività non siano riservate dalla legge ai cittadini italiani o comunitari. L’esercizio di un’attività autonoma è consentito se lo straniero dimostra di disporre di risorse adeguate allo scopo. Nel caso di attività per le quali è richiesto il possesso di autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro, il lavoratore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia il visto d’ingresso dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e certifica l’esistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Nel caso di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che si trovi in una delle situazioni sopra specificate, presenta allo Sportello unico dell’Immigrazione la richiesta (mod. Z2) secondo le nuove procedure e modalità.
Nei casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d’ingresso per l’anno in corso.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello unico competente la domanda, redatta sull’apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l’esito allo Sportello.
Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall’articolo 26 del Testo unico sull’immigrazione per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all’interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La domanda (mod Z) deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità.

In generale, si definisce lavoratore autonomo la persona che compie, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Le principali categorie di lavoratori autonomi sono:
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Gli extracomunitari possono svolgere attività autonoma se in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (Questura). L’attività autonoma deve essere svolta sotto forma di impresa. Pertanto, dopo la costituzione e la registrazione presso il Registro Imprese (Camera di Commercio):
- gli artigiani devono fare domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio che provvederà direttamente a darne notizia all'Inps per il pagamento dei contributi previdenziali;
- i commercianti, dopo aver ottenuto le relative licenze e autorizzazioni dal Comune (anche nel caso ambulante), devono fare domanda di iscrizione all’Inps per il pagamento dei contributi previdenziali;
- gli agricoli devono fare domanda di iscrizione all’Inps per il pagamento dei contributi previdenziali.
Il versamento dei contributi dei lavoratori autonomi che vanno versati all’Inps è a carico del lavoratore, con 4 versamenti trimestrali e con modalità e importi previsti dalle norme. Tutti i lavoratori autonomi sono iscritti obbligatoriamente anche presso l’Inail, che assicura tutti i rischi inerenti gli infortuni sul lavoro, compreso il decesso. Occorre essere in regola con il sistema fiscale italiano ed essere in possesso del codice fiscale e/o partita Iva da richiedere agli uffici Finanziari.
 
15 ottobre 2009
 
 
 
  
  
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