Lavoratore straniero

I decreti flussi prevedono che possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato a carattere stagionale solo i lavoratori provenienti da determinati paesi.
Per il 2008, l’ingresso dall’estero per motivi di lavoro stagionale è stato consentito solo per i lavoratori provenienti da:
- Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina;
- Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto (Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia).
I lavoratori extracomunitari stagionali possono inoltre essere assunti dall’estero al fine di soddisfare esigenze di carattere stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricolo. L’assunzione dall’estero di lavoratori extracomunitari stagionali non è, pertanto, possibile nell’ambito di tutti i settori produttivi (al contrario di ciò che avviene per i lavoratori già residenti in Italia), ma soltanto nei settori agricolo, turistico ed alberghiero che applicano uno dei contratti indicati nell’elenco in allegato all'articolo. Non è, pertanto, ad esempio, possibile assumere dall’estero, per esigenze di carattere stagionale, una colf o una badante.
La procedura per l’ingresso di lavoratori stranieri stagionali è analoga a quella prevista per l’ingresso di lavoratori subordinati. Il nulla osta deve, però, essere rilasciato dallo Sportello Unico entro 20 giorni dalla presentazione della domanda e ha una validità minima di 20 giorni e massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La domanda va presentata dopo la pubblicazione annuale del decreto di programmazione dei flussi di ingresso (o degli ulteriori decreti che potrebbero essere emanati durante l’anno per far fronte alle esigenze del settore). Per le attività stagionali, le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
Si può presentare anche il caso di richiesta cumulativa di lavoratori stagionali. Ovvero più datori di lavoro che intendono impiegare lo stesso lavoratore possono presentare contestualmente richiesta cumulativa di nulla osta al lavoro, sempre nel rispetto del periodo massimo di lavoro previsto per la stagione (nove mesi). In tal caso, verrà rilasciato un unico nulla osta al lavoro che verrà consegnato a ciascuno dei datori di lavoro. Il lavoratore straniero stagionale potrà quindi svolgere nella stagione più lavori successivi nei limiti minimi e massimi previsti per il lavoro stagionale. Il lavoratore stagionale può cambiare datore di lavoro anche nel caso in cui non vi sia stata una richiesta cumulativa; è possibile, nell’ambito del periodo di validità del permesso di soggiorno, a richiesta di datori di lavoro diversi ottenere il rilascio di ulteriori nulla osta al lavoro stagionale.
Nell’arco massimo dei nove mesi è, in pratica, possibile variare il datore di lavoro purché si resti sempre nell’ambito del lavoro stagionale. Il lavoratore potrebbe, ad esempio, passare dall’impiego presso un’impresa agricola a quello presso un’azienda alberghiera e poi ancora a quello presso altra azienda agricola di diverso tipo. In nessun caso, tuttavia, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale può essere rinnovato. Salvo i casi in cui è possibile la conversione, pertanto, il lavoratore straniero dovrà alla scadenza di tale permesso di soggiorno rientrare necessariamente in patria.
I lavoratori stranieri che hanno già svolto l’anno precedente un lavoro stagionale in Italia, e che rispettando le condizioni indicate sono rientrati nel Paese di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, hanno l’anno successivo diritto di precedenza sugli altri lavoratori stranieri del loro stesso Paese che non abbiamo mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro. Tale diritto di precedenza può essere fatto valere presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, o anche nell’ambito delle richieste senza indicazione nominativa. A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero cui viene offerto un lavoro a tempo determinato o indeterminato può richiedere allo sportello unico un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nel limite delle quote annualmente stabilite per l’ingresso in Italia di lavoratori subordinati extra-Ue. La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto.
E’ possibile usufruire della conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale quando l’attestazione sulla disponibilità della quota perviene a permesso di soggiorno scaduto, in quanto ciò che è rilevante è che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale fosse in corso di validità. Considerato che potrebbero passare diversi mesi prima di avere una risposta sulla disponibilità della quota, è utile conservare copia della richiesta formale di conversione del permesso di soggiorno già inoltrata allo sportello unico, nonché la ricevuta di ritorno della raccomandata timbrata dallo sportello stesso.
E’ possibile, dopo la pubblicazione dell’annuale decreto flussi, inviare nei confronti dello stesso lavoratore extracomunitario sia la domanda di conversione del permesso di soggiorno che la domanda di nulla osta al lavoro stagionale. Qualora, però, fosse preventivamente concesso il nulla osta per lavoro stagionale e fosse rilasciato il permesso di soggiorno per tale motivo, la domanda di conversione non potrebbe più trovare accoglimento, essendo venuto meno l’originario titolo da convertire.
Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale pluriennale. La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore che ha prestato per due anni di seguito lavoro stagionale, attestato dalla esibizione del passaporto o altro documento da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. Anche il rilascio di tale nulla osta avviene nei limiti delle quote di ingresso annualmente stabilite per lavoro stagionale.
La domanda può, pertanto, essere presentata solo dopo l’emanazione del decreto flussi. Il nulla osta pluriennale deve contenere l’indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, validità che - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente corrispondere a quella del permesso di soggiorno stagionale di cui si è usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti. Sulla base del nulla osta pluriennale viene rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non esonera però lo stranero dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare. I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall’autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario.
Ogni anno, quindi, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro. Il permesso di soggiorno stagionale triennale è immediatamente revocato se lo straniero si trattiene sul territorio nazionale dopo la scadenza dell’annuale contratto di soggiorno.
 
15 ottobre 2009
 
 
 
  
  
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