Sulla base della domanda e dei documenti presentati l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico e a inviare al datore di lavoro un blocco di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti, in relazione al lavoro svolto dal dipendente. Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico. La paga oraria è composta dalla retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, dalla tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria; e dal valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria. Per conoscere la quota oraria della tredicesima mensilità si deve dividere la paga effettiva oraria per 12. Il risultato è la quota di tredicesima da aggiungere alla paga concordata, ovviamente soltanto per individuare quale contributo debba essere versato all’Inps. Se il lavoratore domestico mangia e dorme presso il datore di lavoro, il valore convenzionale del vitto e alloggio (o anche uno solo di loro, nel caso in cui si riceva anche una sola prestazione in natura) deve essere aggiunto alla base oraria, sempre ed esclusivamente per la determinazione dell'importo del contributo da versare.
Dal 2007 i contributi si possono versare direttamente anche on-line. Per il versamento di quanto dovuto si potranno comunque continuare ad utilizzare i bollettini di conto corrente, compilandolo con tutti i dati inerenti, oppure utilizzare il nuovo metodo del pagamento on line. L’Inps, infatti, in collaborazione con Poste Italiane ha previsto la regolarizzazione dei versamenti on-line e per pagare in modo telematico ci si dovrà preventivamente registrare al sito di
Poste italiane, in modo gratuito, e poi accedere al sito Inps nella sezione servizi on-line per il cittadino. Dopo l’autenticazione, che avviene inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro, si passa al calcolo del contributo e del relativo addebito che può avvenire sul conto corrente BancoPosta, su carta postepay o su carta di credito abilitata al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.
Normalmente i versamenti all’Inps avvengono con scadenza trimestrale: dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento va effettuato entro 10 giorni dalla risoluzione del rapporto. Nel caso in cui il lavoratore fa domanda di pensione e continua a lavorare, il versamento va effettuato l’ultimo giorno di calendario del mese in cui è stata presentata la domanda. Il lavoratore continua a prestare servizio, pertanto, alla normale scadenza trimestrale saranno versati contributi per il resto del trimestre. Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps.
Per il calcolo del Trattamento di fine rapporto (Tfr) vanno fatte delle distinzioni. Per il periodo che va dal 1° gennaio 1990 in poi, valgono le regole comuni sul calcolo del Tfr: la retribuzione annua diviso 13,5 rivalutata annualmente; per il periodo fino al 31 maggio 1982 il Tfr si calcola in un determinato numero di giorni per ogni anno di anzianità (8, 15 o 20 giorni); per il periodo dal 1 giugno 1982 al 31 dicembre 1989 si considera la retribuzione complessiva liquidata ogni anno diviso per 13,5, moltiplicato per 76,92 e diviso 100. C’è da ricordare quindi che il datore di lavoro domestico non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e pertanto non deve operare la ritenuta Irpef neanche sul Tfr.
L’art. 30 della legge fiscale collegata alla Finanziaria 2000 si è occupata della deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici. Con questa norma, integrata anche dalla circolare del ministero delle finanze n. 270/E del 16.11.2000, si prevede che una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) possa essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’Inps (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di Unico. I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. La circolare n.207/E prevede l’obbligo della conservazione dei documenti comprovanti i versamenti effettuati, questo al fine di favorire l’esibizione agli uffici dell’amministrazione finanziaria in caso di necessità, ma evidentemente manca il raccordo telematico con l’Inps che gestisce l’assicurazione dei lavoratori domestici.
15 ottobre 2009