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È l'ora della pensione
I lavoratori dipendenti assicurati all'Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolti all'estero, in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e persino quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione ad esclusivo carico dello stato estero.
Il riscatto può essere chiesto dagli interessati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino cittadini italiani (anche se durante l'attività lavorativa svolta all'estero erano in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della sua morte, siano cittadini italiani.
Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero, a condizione che non risultino già coperti da contribuzione in Italia. La domanda di riscatto va presentata alla propria sede dell'Inps, direttamente dall'interessato o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello RE1, al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana. Questa certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che può essere rilasciata direttamente presso la sede dell'Inps. Nel caso in cui l'interessato risieda all'estero può inviare la domanda di riscatto alla sede Inps presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso non abbia una posizione assicurativa presso l'Inps, l'interessato può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell'Istituto.
Alla domanda devono essere allegati
i documenti originali dell'epoca che provano:
• l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (lettere di assunzione, di licenziamento, buste paga, libretti di lavoro ecc.). Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro sono ammesse anche le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore. E' ammessa anche la dichiarazione del datore di lavoro purché convalidata dalla autorità consolare italiana, sia per quanto riguarda l'effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore. Tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall'autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati);
• l'importo della retribuzione percepita dove possibile.
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24 novembre 2009
