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Vita da pensionati

A partire dal 1° gennaio 2009, le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi per gli autonomi e questo fino al 30 giugno 2009. A partire dal 1° luglio, si consegue infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi). Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Sono quindi cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo. Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.
Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:
• gli assegni di invalidità;
• le pensioni ai superstiti;
• le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente;
• gli assegni straordinari per il sostegno del reddito;
• i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Per gli invalidi, in particolare, la legge prevede un doppio taglio dell’assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps (nel 2009 è di 23.826,40 euro) e del 50% se va oltre le cinque volte (29.783 euro). Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (458,20 euro nel 2009) può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato: con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità; con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso, è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps (458,20 euro nel 2009). Nel secondo caso, invece, è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. In caso, poi, di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia, si applica la relativa disciplina del cumulo.
Quanto alle pensioni ai superstiti, non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps (17.869,80 euro). Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps (23.826,40 euro) e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps (29.783,01 euro).
 
01 dicembre 2009
 
 
 
  
  
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