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Vita da pensionati

Il modello CUD di certificazione unificata, che ha valore ai fini fiscali e previdenziali, c’è anche per i pensionati e a rilasciarlo è l'Inps, ogni anno in occasione della presentazione della denuncia dei redditi: è inviato direttamente a casa del pensionato entro il 28 febbraio. Il modello unificato contiene i dati relativi alle pensioni pagate dall'Istituto nell'anno al quale si riferisce la denuncia dei redditi e sostituisce tutte le certificazioni precedentemente adottate dai sostituti d'imposta.
Il modello CUD non comprende le eventuali trattenute ai pensionati che lavorano. Inoltre, in caso di pensione di reversibilità a più titolari deve essere consegnato a ognuno di essi (con le sole quote ad ognuno riferite), anche se si tratta di orfani minorenni e conviventi. Deve, poi, essere consegnato anche dai datori di lavoro che non sono sostituti di imposta (quelli che non applicano le ritenute d'acconto Irpef, Vaticano, ambasciate, organismi internazionali ecc.).
Le pensioni, dunque, sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Sono escluse dal pagamento dell'Irpef le prestazioni assistenziali erogate dall'Inps:
• la pensione sociale;
• l'assegno sociale;
• le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
• la maggiorazione sociale delle pensioni.

Le trattenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito. La legge finanziaria 2007 ha modificato le aliquote da applicare agli scaglioni di reddito, che attualmente sono quelle indicate nelle tabelle seguenti.
Scaglioni annui di imposta
Scaglioni mensili di imposta
Reddito
Aliquota
Reddito
Aliquota
fino a 15.000,00 €
23%
fino a 1.250,00  €
23%
oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 €
27%
oltre 1.250,00 fino a 2.333,33 €
27%
oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro €
38%
oltre 2.333,33 fino a 4.583,33  €
38%
oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro €
41%
oltre 4.583,33 euro fino a 6.250,00  €
41%
oltre 75.000,00 euro €
43%
oltre 6.250,00  €
43%


L’imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione o da attività lavorativa non superiori a 7.500 euro annui, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito della casa di proprietà adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Le detrazioni sono importi stabiliti annualmente dalla legge che si sottraggono all’imposta e sono applicate per fasce di reddito in relazione al numero dei familiari a carico e alla natura del reddito.
La legge finanziaria 2008 prevede che annualmente sia presentata la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta agli enti previdenziali (per pensione, per prestazioni a sostegno del reddito, per redditi dal lavoro se si è dipendenti di un ente) o alle aziende (per reddito dal lavoro o reddito assimilato a lavoro dipendente). Per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo annuo del familiare a carico non deve superare 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Il reddito può comprendere retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Fanno parte del reddito anche quello da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa.
La detrazione spetta dal momento in cui si ha in carico il familiare.
La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente e non residente in Italia).
Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Reddito
Detrazione annua
Fino a 15.000 €
nota (1)
Oltre 15.000 e fino a 29.000 €
690 €
Oltre 29.000 e fino a 29.200 €
700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 29.200 e fino a 34.700 €
710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 34.700 e fino a 35.000 €
720 € (690 € + maggiorazione di 30 €)
Oltre 35.000 e fino a 35.100 €
710 € (690 € + maggiorazione di 20 €)
Oltre 35.100 e fino a 35.200 €
700 € (690 € + maggiorazione di 10 €)
Oltre 35.200 e fino a 40.000 €
690 €
Oltre 40.000 e fino a 80.000 €
nota (2)

Detrazione per familiari diversi dal coniuge
Familiari per cui spetta la detrazione
Detrazione annua
Per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
800 € (3)
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
900 € (3)
Per ogni figlio disabile (legge 104/1992)
1.120 € (900+220) (3)
Più di tre figli a carico
La detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo:
aumento = 200 € x n° totale figli
(3)
Per ogni altra persona   a carico
750 € (1)
Per il primo figlio in mancanza del coniuge
Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino al mese in cui tali condizioni sono cessate.
(1) La detrazione teorica di 800 € è diminuita del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro:
800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)].
(2) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro:
690 x (80.000 – reddito complessivo)/40.000
(3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro:
detrazione “teorica” x (95.000 – reddito complessivo)/95.000
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro (l’importo, quindi, aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 euro per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via).
(4) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro:
750 x (80.000 – reddito complessivo)/80.000.

In mancanza del coniuge, spetta una detrazione maggiore per il primo figlio (se più favorevole) e una detrazione per gli altri figli a carico (per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico). La mancanza del coniuge si verifica quando: l’altro genitore è deceduto e non c’è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato; l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. In tali casi, per il primo figlio (inteso quello di età anagrafica maggiore) spetta una detrazione maggiore.
La Finanziaria 2008 ha previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2007, una detrazione di 1.200 euro da attribuire a chi ha quattro o più figli a carico. La detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno dei genitori non legalmente ed effettivamente separati; se un coniuge è a carico dell’altro la detrazione spetta per intero a quest’ultimo. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. A differenza delle altre detrazioni per i figli a carico, questa detrazione non è ragguagliata al periodo di spettanza; è fruibile soltanto se sono applicabili le detrazioni ordinarie per tutti i quattro o più figli a carico; non dipende dal reddito del destinatario.
Per tale detrazione, inoltre, è riconosciuto un credito d’incapienza: se l’imposta dovuta è inferiore all’importo della nuova detrazione, è riconosciuto un credito il cui importo è pari alla differenza tra la detrazione e l’imposta dovuta.

Le detrazioni per redditi
Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 7.500,00 €
1.725,00 € (5)
Oltre 7.500,00 e fino a 15.000,00 €
1.255,00 € (6)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 €
1.255,00 € (7)
Oltre 55.000,00 €
-
La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

Dal 2007 le detrazioni indicate nella precedente tabella spettano anche in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 7.750,00 €
1.783,00 € (8)
Oltre 7.750,00 e fino a 15.000,00 €
1.297,00 € (9)
Oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00 €
1.297,00 € (10)
Oltre 55.000,00 €
-
La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell’anno.

(5) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(6) La detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro.
(7) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(8) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
(9) La detrazione è aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro.
(10) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Detrazioni per redditi di lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito
Detrazione annua
Fino a 8.000  €
 1.840 € (11)
Oltre 8.000 e fino a 15.000  €
 1.338 € (12)
Oltre 15.000 fino a 55.000  €
 1.338 € (13)
Oltre 55.000 €
 -
La detrazione è rapportata al periodo di pensione dell'anno.

Ulteriore detrazione per redditi da lavoro (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici derivanti dalla previdenza complementare)
Reddito
Ulteriore detrazione annua
 Oltre 23.000 e fino a 24.000 €
10 €
 Oltre 24.000 e fino a 25.000  €
20 €
 Oltre 25.000 e fino a 26.000 €  
30 €
 Oltre 26.000 e fino a 27.700  €
40 €
 Oltre 27.700 e fino a 28.000  €
25 €

L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto alla detrazione per redditi da lavoro calcolata secondo i criteri della tabella precedente.
Detrazione per redditi diversi (da applicare agli assegni periodici corrisposti in forza di testamento)
Reddito
Detrazione annua
 Fino a 4.800
1.104 €
 Oltre 4.800 e fino a 55.000 €
1.104 € (14)
 Oltre 55.000 €
-

(11) L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro.
(12) La detrazione è aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro.
(13) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
(14) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
A partire dal 1999, il titolare di due o più pensioni, anche se corrisposte da enti previdenziali diversi, non deve più fare la dichiarazione annuale al fisco se oltre alle pensioni non possiede altri redditi. La legge ha infatti previsto che gli enti che pagano le pensioni debbano applicare le ritenute fiscali in maniera ‘globale’. Per i titolari di più pensioni, pagate da uno o più enti e assoggettabili all’Irpef risultanti nel casellario centrale dei pensionati, la trattenuta fiscale è calcolata in base all'imponibile costituito dall'ammontare complessivo delle pensioni (tassazione congiunta). L'Inps determina per ogni pensionato l'imposta dovuta e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile complessivo, e le comunica agli altri enti previdenziali. Ogni ente applica la trattenuta indicata dall'Inps; la somma delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all'Irpef dovuta sull'ammontare complessivo delle pensioni. Chi possiede altri redditi deve effettuare la dichiarazione annuale versando l'eventuale differenza che ovviamente è calcolata solo sugli altri redditi. Ogni anno il Casellario, nel caso in cui una persona percepisca più di una pensione, calcola le trattenute Irpef.
L'intervento dell'Inps riguarda sia i casi in cui una delle pensioni sia corrisposta direttamente, sia i casi in cui i trattamenti pensionistici siano erogati da altri enti, come l'Inpdap, l'Enpals, Casse professionali ecc. Ogni ente previdenziale, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunica all'Inps i dati di tutte le pensioni in pagamento, fornendo l'importo e le complete generalità del titolare. La comunicazione degli enti riguarda: l'ammontare della pensione pagata nell'anno precedente a titolo definitivo; l'ammontare del trattamento della pensione nell'anno in corso, a titolo provvisorio e quindi con possibilità di variazione.
Sulla base dei dati ricevuti dagli enti, l'Inps: calcola le ritenute fiscali considerando tutti i trattamenti di cui la singola persona, individuata attraverso il codice fiscale, risulta titolare; calcola le detrazioni cui ha diritto il pensionato; comunica ad ogni ente, entro il mese di giugno, l'importo della ritenuta da operare, di modo che l'ente possa applicare la ritenuta nella giusta misura, cioè nella misura che tiene conto di tutti i redditi pensionistici del soggetto.
Può accadere che l'ammontare della pensione, comunicata dagli enti al Casellario entro il 28 febbraio, subisca una modifica nel corso dell'anno. In questo caso il pensionato non deve preoccuparsi perché la modifica della trattenuta Irpef, sulla base del nuovo ammontare complessivo, viene effettuata direttamente dagli enti interessati attraverso il conguaglio di fine anno. La variazione dell'importo della pensione può avvenire anche all'ultimo momento, nel mese di dicembre, con effetto retroattivo. In questo caso, gli enti erogatori non hanno alcuna possibilità di fare il conguaglio di fine anno. Il pensionato può: non intervenire in quanto sarà il fisco, in sede di controllo, a rideterminare l'imposta (la differenza dovuta dal pensionato viene iscritta nei ruoli esattoriali senza alcuna sanzione; deve soltanto pagare gli interessi al tasso previsto dalla legge); in alternativa, presentare l'anno successivo la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e versare in quell'occasione la somma relativa alla maggiore imposta dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni
 

 
01 dicembre 2009
 
 
 
  
  
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